Studio Legale Di Medio

Consulenza e assistenza legale

Diritto di famiglia e tutela del minore

Lo Studio legale Di Medio fornisce consulenza e assistenza legale in materia di famiglia e minori.

La famiglia, quale elemento cardine della società, è da sempre al centro della normativa civilistica, che le dedica ampio spazio, in ragione della primaria importanza che questa riveste al suo interno.

Le dinamiche familiari possono essere le più disparate, sia per quel che riguarda i rapporti tra i coniugi, sia per quanto riguarda i figli, ed è proprio per questi motivi che è necessario un approccio delicato alla materia, a fronte delle varie questioni che potrebbero turbare il suo equilibrio.

Lo Studio legale Di Medio si occupa del diritto di famiglia in tutte le sue sfaccettature, preoccupandosi, in prima battuta, di capire i motivi che hanno portato il cliente a rivolgersi al professionista ed in seguito della vicenda che è sottoposta alla sua attenzione, concentrandosi e studiando attentamente tutte le possibili strategie difensive che diano modo di risolvere la controversia, sia che si tratti di questioni legate al matrimonio, sia che si tratti di questioni legate alla tutela del minore o, come da prassi accade, di entrambe, garantendo sempre il rispetto dei diritti dei soggetti coinvolti, e cercando, per quanto possibile, la soluzione più consona soprattutto per i minori, che potrebbero ritrovarsi coinvolti in scelte che siano conseguenze di decisioni affrettate e poi veder ripercuotersi questi eventi sul loro futuro.

È fondamentale, per lo Studio, una conoscenza approfondita delle persone coinvolte nei fatti e della storia della famiglia che si trova ad affrontare queste situazioni nel suo percorso, avvalendosi, ove necessario, anche della consultazione di professionisti tecnici esterni e dei loro pareri in merito alle dinamiche familiari e sociali.

Tutelare l’integrità della famiglia, e quindi il minore, significa proteggere e, spesso, rivendicare i diritti primari di ciascuno ed è per questo che lo Studio si impegna da anni, e con passione, ad una corretta applicazione della normativa in tema di diritto di famiglia, seguendo con accuratezza le controversie e curando costantemente l’aggiornamento della materia (sia con riguardo alle normative che si susseguono che con riguardo alla giurisprudenza di merito e della Suprema Corte), nell’ottica del raggiungimento degli obiettivi primari suddetti, che rappresentano la propria guida nell’esercizio della professione.

Separazione Personale

La separazione personale nell’ordinamento italiano è lo stato giuridico dei coniugi, il cui vincolo coniugale viene attenuato ma non ancora sciolto. Lo stato di separazione può sfociare nella riconciliazione dei coniugi e nella ripresa della convivenza, oppure nel divorzio. In questo secondo caso, la separazione personale rappresenta normalmente l’anticamera della regolazione dei rapporti dei coniugi in vista del futuro divorzio.

La separazione consensuale è il procedimento attraverso il quale i coniugi, di comune accordo, definiscono le condizioni economiche e di affidamento dei figli per sospendere il proprio rapporto matrimoniale.

Lo status di separazione legale si consegue attraverso un provvedimento giurisdizionale che può consistere in una sentenza pronunciata dal giudice (separazione giudiziale) o nel decreto di omologazione dell’accordo di separazione raggiunto consensualmente dai coniugi (separazione consensuale). Nel primo caso, è il giudice all’esito di una causa a dichiarare l’intollerabilità della convivenza coniugale e a stabilire le condizioni (economiche e di affidamento dei figli) alle quali i coniugi possono vivere separati.

Nella separazione consensuale invece, sono i coniugi che esprimono il proprio reciproco consenso alla separazione e formano un accordo sulle condizioni della propria separazione. Il contenuto del predetto accordo viene recepito dal giudice mediante il decreto di omologa. L’accordo sulla separazione è un negozio giuridico bilaterale (ma non è un contratto, perché non ha ad oggetto solo i rapporti patrimoniali dei coniugi) che acquista efficacia solo a seguito dell’omologazione del Tribunale. Ciò significa che il semplice accordo dei coniugi senza omologa, non produce la modifica dello status personale da coniugato a separato.

Lo stato di separazione personale dei coniugi è reso pubblico attraverso l’annotazione negli atti di matrimonio delle sentenze di separazione giudiziale, o dei decreti di omologa.

Nel trattare sia la separazione consensuale che quella giudiziale, lo Studio predispone una consulenza mirata, volta a intraprendere il percorso migliore per la soluzione della controversia, partendo proprio dall’analisi del rapporto tra i coniugi e studiando a fondo tutte quelle che potrebbero essere le cause che lo hanno portato ad incrinarsi  ed ogni elemento utile, al fine di individuare, per quanto possibile, una soluzione condivisa tra i coniugi, anche nell’ottica della tutela dei minori, ove presenti.

In ogni caso, ove la strada di una composizione condivisa non sia fattibile e percorribile, lo Studio offre assistenza giudiziale volta ad assicurare la migliore tutela del proprio assistito, nel rispetto della persona e dei figli minori della coppia.

Divorzio

L’istituto giuridico del divorzio, introdotto nell’ordinamento italiano negli anni Settanta, trova applicazione, generalmente, in seguito alla separazione personale dei coniugi, i quali decidono di sciogliere definitivamente il vincolo matrimoniale, annullando gli effetti civili dell’unione.

Seppur spesso surclassato dalla sola separazione, torna utile nel momento in cui, per le ragioni suesposte, bisogna procedere ad un’ulteriore definizione del rapporto, in relazione alla divisione dei beni dei coniugi, che comporterà un’ulteriore (nonché separata) trattazione.

Lo Studio, occupandosi sin dalle prime fasi della questione matrimoniale, appronta una efficace difesa al cliente che vi si rivolge, concentrandosi sempre su un’attenta valutazione degli elementi in gioco e definendo l’iter processuale che meglio si presta alla definizione della problematica, tenendo presente che il rapporto di coniugio, lungi dal non essere scevro da ostacoli che, in qualsiasi momento, potrebbero comprometterlo e portare al suo scioglimento, venga sempre tenuto nella più alta considerazione.

Unioni di fatto e Filiazione

La Costituzione, all’art. 2, riconosce tutela giuridica alle unioni di fatto, ritenendole formazioni sociali che, al pari della famiglia, intesa nel senso più tradizionale del termine, costituiscono una delle principali estrinsecazioni della personalità dell’individuo.

Di recente, anche numerose pronunce della Corte di Cassazione, hanno riconosciuto ai conviventi di fatto le medesime qualità e tutele spettanti ai soggetti uniti dal vincolo matrimoniale, parificando quindi la posizione giuridica dei primi a quella dei secondi, a tutti gli effetti di legge.

Riconosciuta tramite la certificazione anagrafica, la convivenza di fatto rappresenta oggi una diffusa pratica, spesso sostituita al tradizionale matrimonio, che permette, soprattutto alle giovani coppie che desiderano dare inizio ad una vita insieme, di poter concretizzare le proprie aspettative, essendo loro riconosciuti, nel concreto, molti di quei diritti (e quindi anche molti di quei doveri) che fanno capo ai coniugi.

Le tutele approntate in tal guisa riguardano anche la sfera patrimoniale, poiché tramite la sottoscrizione del cosiddetto “contratto di convivenza”, i conviventi di fatto possono disciplinare i loro rapporti patrimoniali, sia in costanza del rapporto medesimo, sia in seguito alla sua cessazione.

Menzione a parte merita anche quella che è la filiazione nella convivenza di fatto: seppur non nati da coppia unita in matrimonio, i figli delle coppie di fatto sono – a tutti gli effetti di legge – equiparati ai figli nati in costanza di matrimonio, senza alcuna distinzione.

Questi, infatti, godono del pieno riconoscimento della responsabilità genitoriale su di essi da parte di entrambi i genitori e, anche se il rapporto di convivenza dovesse cessare, sono tutelati al pari dei minori nati da coppie sposate.

Invero, la filiazione naturale, anche al di fuori delle unioni di fatto, è ormai da tempo equiparata alla cosiddetta filiazione legittima, sia quanto ai diritti del minore che quanto ai doveri dei genitori nei suoi confronti.

La tutela del minore è sempre posta all’attenzione del legislatore, che si premura di garantire i suoi diritti in ogni caso ed in un ambiente che sia il più possibile sereno e nel quale, crescendo, possa estrinsecare la propria personalità.

Lo Studio legale Di Medio, seguendo attentamente tutte le ultime riforme in merito al diritto di famiglia e, segnatamente, quelle relative alla disciplina delle unioni di fatto, fornisce assistenza legale anche in tale ambito, che vede un crescente e sempre più ampio numero di persone che opta per questo tipo di rapporto: non solo lo Studio si occupa delle eventuali questioni che insorgono nella convivenza e portano, eventualmente, alla sua cessazione, ma si occupa anche di dare ausilio, magari ad una giovane coppia che si appresta alla convivenza, nella stesura del contratto richiamato, al fine di individuare il miglior soddisfacimento delle esigenze e degli interessi che si intendono regolamentare e tutelare.